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Sez. 1, Sentenza n. 5050 del 17/02/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164543 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ART. 71, QUARTO COMMA LEGGE N. 685 DEL 1975 - RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164543-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ART. 71, QUARTO COMMA LEGGE N. 685 DEL 1975 - RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 comma quarto, legge n. 685 del 1975 in riferimento all'art. 3 cost. Nella parte in cui punisce (o comunque prevede la stessa pena per) il detentore di quantità non modiche di sostanze stupefacenti ai fini di uso personale e il detentore della medesima quantità ai fini di spaccio. (V mass n 161043; (V mass n 156257).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)