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Sez. 1, Sentenza n. 9306 del 12/03/1987 Ud. (dep. 20/09/1988) Rv. 179200 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - MANCATA PREVISIONE DELL'ATTENUANTE SPECIALE EX ART. 72 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 865 - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179200-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - MANCATA PREVISIONE DELL'ATTENUANTE SPECIALE EX ART. 72 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 865 - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.*

In tema di importazione di sostanze stupefacenti, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale attinente la mancata previsione dell'attenuante speciale del possesso di modica quantità (di sostanza stupefacente), per disparità di trattamento (in riferimento all'art. 3 della Costituzione) rispetto alla disciplina di cui all'art. 71 legge 22 dicembre 1975 n. 865, in quanto espressione della esigenza di reprimere con maggior rigore le attività illecite primarie come tali valutate di particolare gravità e di notevole pericolosità sociale, siccome si deduce dall'interpretazione letterale e logica del dato normativo. Sulla specifica questione di costituzionalità (importazione): nulla. Sulla inapplicabilità dell'attenuante all'art. 71 legge 865/75. (Conf mass n 156257; (Conf mass n 164543).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 865 art. 71, Legge 22/12/1975 num. 865 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)