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Sez. 1, Sentenza n. 12867 del 26/05/2010 (Rv. 613256 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Legge n. 89 del 2001 - Processo esecutivo - Durata - Determinazione - Opposizione all'esecuzione - Sospensione del processo esecutivo - Detrazione della relativa durata - Esclusione - Fondamento - Valutazione nell'ambito della complessità del caso - Possibilità.
Stato
decisa il 2010-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613256-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la durata del processo esecutivo, ai fini della valutazione in ordine alla violazione del termine ragionevole, non può essere determinata detraendo il periodo di tempo resosi necessario per la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, durante il quale l'esecuzione sia rimasta sospesa per disposizione del giudice, stante il collegamento funzionale tra i due processi; peraltro, la fase contenziosa di contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere valutata dal giudice dell'equa riparazione nell'ambito della considerazione della complessità del caso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge citata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)