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Sez. 3, Sentenza n. 708 del 04/03/1968 (Rv. 331930 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - CREDITO E AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE - CONDANNA DELL'ASSICURATORE CHIAMATO IN CAUSA DALL'ASSICURATO ALLE SPESE GIUDIZIALI A FAVORE DEL DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331930-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - CREDITO E AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE - CONDANNA DELL'ASSICURATORE CHIAMATO IN CAUSA DALL'ASSICURATO ALLE SPESE GIUDIZIALI A FAVORE DEL DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITA.*

Le norme del codice civile che regolano l'Assicurazione contro la responsabilita civile escludono che il terzo danneggiato sia creditore dell'assicuratore e abbia Azione diretta contro di lui. Non e, pertanto, consentita la diretta condanna dell'assicuratore, chiamato in giudizio dall'assicurato per essere rilevato, nello stesso processo, delle conseguenze del sinistro per le quali ha agito il danneggiato, al pagamento delle spese processuali a favore di quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)