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Sez. 1, Sentenza n. 2465 del 04/07/1969 (Rv. 341982 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEL RESPONSABILE ASSICURATO - AUTONOMIA - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELLO ASSICURATORE - ESPERIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341982-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEL RESPONSABILE ASSICURATO - AUTONOMIA - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELLO ASSICURATORE - ESPERIBILITA - ESCLUSIONE.*

In materia di Assicurazione della responsabilita civile, l'obbligazione dell'assicuratore, che ha per oggetto il pagamento dell'indennizzo all'assicurato, e distinta ed autonoma dall'obbligazione del risarcimento del danno cui il responsabile assicurato e tenuto nei confronti del danneggiato. Questi, pertanto, non ha Azione diretta contro l'assicuratore. (V. 1337-68, mass. N. 332931 708-68, mass. N. 331930 e numerose altre conformi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)