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Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 30/05/1989 (Rv. 462937 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DICHIARAZIONE DELLA MADRE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462937-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DICHIARAZIONE DELLA MADRE - INIDONEITÀ.*

Al fine dell'ammissibilità dell'Azione per la declaratoria giudiziale della paternità naturale, le "circostanze specifiche", su cui deve basarsi, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., l'apprezzamento del carattere non ingiustificato dell'Azione medesima, non possono essere costituite dalla sola dichiarazione della madre, trattandosi di elemento di per sè inidoneo a provare detta paternità, a norma dell'art. 269 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)