Sez. 1, Sentenza n. 737 del 03/02/1990 (Rv. 465125 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI RILEVANTI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI RILEVANTI.*
Ai fini dell'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'art. 274 cod. civ. non richiede l'acquisizione di elementi forniti di elevato e decisivo grado di efficienza probatoria, essendo sufficiente che le indicazioni del ricorrente sui mezzi di prova dei quali intende avvalersi siano tali da convincere dell'esistenza del fumus boni juris, attraverso presunzioni idonee a far apparire l'Azione verosimile e non priva di fondamento, in quanto la valutazione circa l'esistenza delle specifiche circostanze sufficienti a rendere ammissibile l'Azione de qua deve mantenersi sul piano delle probabilità e non su quello della certezza. Pertanto, l'Azione deve essere ammessa qualora sussista un minimo di elementi di fatto che, pur potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero e proprio accertamento della paternità, siano suscettibili di sviluppo, di approfondimento e di integrazione nel successivo giudizio, in modo da rendere attendibile l'assunto del ricorrente. (V 3630/89, mass n 463581; (V 3629/89, mass n 463579; (V 2641/89, mass n 462937; (Conf 1503/89, mass n 462315; (Conf 1668/88, mass n 457691; (Conf 4414/86, mass n 447166).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)