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Sez. 1, Sentenza n. 2740 del 25/10/1973 (Rv. 366255 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RIDUZIONE - PLURALITA DI DEBITORI SOLIDALI - RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO ALL'IMMOBILE D'UNO SOLO DEI CONDEBITORI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DEI PIGNORAMENTI SUGLI IMMOBILI DEGLI ALTRI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI CONTRO LA RELATIVA ORDINANZA - AMMISSIBILITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366255-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RIDUZIONE - PLURALITA DI DEBITORI SOLIDALI - RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO ALL'IMMOBILE D'UNO SOLO DEI CONDEBITORI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DEI PIGNORAMENTI SUGLI IMMOBILI DEGLI ALTRI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI CONTRO LA RELATIVA ORDINANZA - AMMISSIBILITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare instaurato contro piu debitori solidali, puo proporsi l'opposizione agli Atti esecutivi contro l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, sul presupposto dell'eccedenza del valore dei beni pignorati rispetto al valore del credito, limiti l'oggetto dell'esecuzione all'immobile appartenente soltanto ad uno dei debitori esecutati, ed ordini che sia cancellata la trascrizione dei pignoramenti eseguiti sugli immobili degli altri condebitori. Avverso tale ordinanza non e, pertanto, ammissibile il ricorso per Cassazione di cui all'art 111 cost, in quanto questo rimedio puo essere proposto solo contro provvedimenti decisori non altrimenti impugnabili. (V 1750/70, mass n 347704).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)