Sez. 3, Ordinanza n. 2487 del 19/02/2003 (Rv. 561045 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Istanza di limitazione dei mezzi di espropriazione - Ordinanza del giudice dell'esecuzione - Natura di atto esecutivo - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Costituzione - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
In tema di esecuzione forzata, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza del debitore di limitazione dei mezzi di espropriazione ai sensi dell'art. 483 cod. proc. civ., non è impugnabile davanti allo stesso giudice, né ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione, ma come ogni atto esecutivo è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)