Sez. 1, Sentenza n. 7490 del 07/05/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165723 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELLA AZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - FATTISPECIE: TENTATO OMICIDIO.*
REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELLA AZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - FATTISPECIE: TENTATO OMICIDIO.*
Ai fini della configurabilità, e della conseguente non punibilità, del reato impossibile, previsto dall'art. 49, secondo comma cod. pen., è necessario perché un'Azione possa considerarsi inidonea, che la sua incapacità a produrre l'evento - da valutarsi oggettivamente e con giudizio "ex ante", avuto riguardo al caso concreto e alla fattispecie legale - sia assoluta, e cioè tale da non consentire in nessun caso l'attuazione del proposito criminoso neppure per l'intervento di eventuali fattori occasionali capaci di conferire o restituire all'Azione stessa quella efficienza causale di cui solo precariamente sia sprovvista. La verificazione dello evento deve, cioè, profilarsi come impossibile e non soltanto come improbabile, poiché in questo secondo caso il bene tutelato resta ugualmente esposto al pericolo di offesa. (nella specie è stata ritenuta la sussistenza del delitto di tentato omicidio, poiché il fortuito inserimento esterno di alcuni fili di lana sotto la cresta del cane della pistola, facilmente estraibili secondo il perito, pur se ostacolava il ricaricamento automatico dell'arma, non rappresenta tuttavia un impedimento assoluto al suo funzionamento, potendo venir rimosso occasionalmente o ad opera dello stesso imputato, il quale non vi riuscì solo per la concitazione del momento). (V mass n 160706; (Conf mass n 159725; (Conf mass n 163364).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 com. 2, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)