diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6218 del 30/04/1983 Ud. (dep. 04/07/1983) Rv. 159725 - 01

REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELL'AZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159725-01

REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELL'AZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.*

Ai fini della configurabilità del reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 comma secondo cod. pen., la inidoneità dell'Azione va valutata in rapporto alla condotta originaria dell'agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di Determinazione causale nella produzione dell'evento. L'accertamento di tale requisito, che non può prescindere dalla considerazione del caso concreto e dal riferimento alla fattispecie legale, deve, perciò, avere riguardo all'inizio dell'Azione la cui inidoneità deve essere assoluta, nel senso che rispetto ad essa il verificarsi dell'evento si profili come impossibile e non soltanto come improbabile. (nella specie è stata esclusa l'applicazione dell'art. 49 comma secondo cod. pen. in una ipotesi in cui, al fine di "sollecitare la soluzione del problema della droga in Sede legislativa e politica", era stata offerta la droga a terze persone, con la asserita certezza che l'offerta non sarebbe stata accolta).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)