Sez. 1, Sentenza n. 7246 del 24/11/1976 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136108 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE - DIRITTO DI CRITICA - EFFETTI - LIMITI.*
REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE - DIRITTO DI CRITICA - EFFETTI - LIMITI.*
Il diritto di critica che, in uno stato libero e democratico, puo essere esercitato anche nei confronti delle istituzioni costituzionali dello stato - come garantisce ai cittadini la Costituzione italiana - non puo peraltro travalicare in un dispetto, ledendo il prestigio ed il decoro delle predette istituzioni. Pertanto il delitto di vilipendio e escluso quando si tratti di mere critiche o censure, anche aspre e vivaci, ma non quando tali critiche si concretino in manifestazioni di dileggio attraverso espressioni grossolanamente volgari e contumeliose.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 290 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)