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Sez. 5, Sentenza n. 1949 del 04/02/2015 (Rv. 634260 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Art. 61, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo originario - Rinuncia della società partecipante ai crediti nei confronti della partecipata - Copertura delle perdite della partecipata - Deduzione da parte della partecipante - Limiti - Principi generali in tema di indeducibilità dei costi.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634260-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di IRPEG, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione applicabile "ratione temporis", che consente la deduzione delle rinunce ai crediti nei confronti della società partecipata, effettuate a copertura di perdite di quest'ultima, per la parte che eccede il suo patrimonio netto risultante dopo la copertura, non possono essere portati in deduzione dalla società partecipante i valori non fiscalmente deducibili della partecipata, atteso che un costo fiscalmente indeducibile a carico della società partecipata (e perciò recuperato a tassazione) non può divenire deducibile per la società partecipante, con conseguente mancata applicazione (di fatto) della normativa fiscale, solo in virtù dell'avvenuta integrale copertura, da parte sua, della perdita della partecipata.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61 com. 5, Decr. Capo Gov. 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)