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Sez. 5, Sentenza n. 16429 del 27/07/2011 (Rv. 619468 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi sostenuti per ripianare le perdite delle società partecipate - Riferimento all'esercizio di competenza - Rilevanza - Deducibilità dei versamenti entro i limiti del bilancio civilistico - Fondamento - Efficacia del bilancio civilistico anche ai fini tributari - Portata.
Stato
decisa il 2011-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619468-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

I costi sostenuti per ripianare le perdite di società partecipate dall'impresa contribuente sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, se e nella misura in cui risultino imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza e non già ad anni diversi da questo, atteso che l'art. 61, quinto comma, dello stesso d.P.R. n. 917, che deroga al principio della competenza, non si riferisce al costo derivante dall'assunzione dell'obbligo del socio di ripianare le perdite, ma solo ai requisiti di deducibilità dei versamenti eccedenti il patrimonio netto della partecipata, fino a concorrenza della perdita civilistica risultante dal bilancio e, comunque, soltanto nei limiti della perdita fiscale. In tal senso rilevano le risultanze del bilancio civilistico, che sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali, a meno che non si dimostri che le stesse contrastano con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa stabiliti dal codice civile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)