Sez. 1, Sentenza n. 4866 del 01/03/2010 (Rv. 611912 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Legge n. 6 del 2004 - Interdizione - Carattere residuale - Pronuncia - Condizioni - Inapplicabilità dell'amministrazione di sostegno - Necessità - Valutazione - Contenuto.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie; mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 418, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)