Sez. 1, Sentenza n. 9628 del 22/04/2009 (Rv. 607599 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Ambito applicativo - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Individuazione.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 cod.civ. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sè pregiudizievole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 415, Cod. Civ. art. 427, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/2004 num. 6 art. 4, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)