Sez. 6, Sentenza n. 7992 del 30/03/1989 Ud. (dep. 02/06/1989) Rv. 181482 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - LIBERA ATTIVITÀ DEL GIUDICE - RIGETTO DELLA ISTANZA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - LIBERA ATTIVITÀ DEL GIUDICE - RIGETTO DELLA ISTANZA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In ordine alla certificazione medica prodotta per giustificare il legittimo impedimento a comparire, il giudice è libero di darle credito, di disporre eventualmente accertamenti fiscali, di censurare il contenuto o di ritenere che la malattia in esso attestata sia o meno di impedimento assoluto, purché queste conclusioni e questo convincimento, specie quando importino il rigetto della istanza di rinvio, siano congruamente, anche se succintamente, motivati indicando le ragioni che lo abbiano indotto a disattendere la richiesta di rinvio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)