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Sez. 6, Sentenza n. 7992 del 30/03/1989 Ud. (dep. 02/06/1989) Rv. 181482 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - LIBERA ATTIVITÀ DEL GIUDICE - RIGETTO DELLA ISTANZA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181482-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - LIBERA ATTIVITÀ DEL GIUDICE - RIGETTO DELLA ISTANZA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

In ordine alla certificazione medica prodotta per giustificare il legittimo impedimento a comparire, il giudice è libero di darle credito, di disporre eventualmente accertamenti fiscali, di censurare il contenuto o di ritenere che la malattia in esso attestata sia o meno di impedimento assoluto, purché queste conclusioni e questo convincimento, specie quando importino il rigetto della istanza di rinvio, siano congruamente, anche se succintamente, motivati indicando le ragioni che lo abbiano indotto a disattendere la richiesta di rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)