Sez. 6, Sentenza n. 7225 del 09/12/1989 Ud. (dep. 24/05/1990) Rv. 184384 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE - LIBERO APPREZZAMENTO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE - LIBERO APPREZZAMENTO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
In tema di dichiarazione di contumacia, il giudice del merito - al fine di deliberare la sussistenza dell'assolutezza dell'impedimento dell'imputato a comparire sostenuta da una certificazione sanitaria - ben può convincersi, nel suo libero apprezzamento, dell'insussistenza dell'impedimento dedotto come causa di impossibilità assoluta a comparire, argomentando dal genere della malattia certificata e dalla possibilità di verifica della stessa, dalla Mancanza di uno stato febbrile, dalla possibilità di un normale disbrigo delle proprie attività e, comunque, può utilizzare quelle nozioni di comune esperienza che obiettivamente e logicamente consentono di qualificare un fatto come assolutamente impeditivo di un concreto comportamento. (nella fattispecie è stata confermata la correttezza della decisione dei giudici di appello, secondo cui una "lombosciatalgia guaribile in otto giorni" non evidenzia un impedimento assoluto a comparire). (V mass n 177786; (V mass n 176839; (V mass n 181482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)