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Sez. L, Sentenza n. 13348 del 22/06/2005 (Rv. 582258 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Artigiano - Infortunio occorso nel tragitto verso casa per il pranzo - Infortunio indennizzabile - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582258-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" per l'artigiano che si rechi a casa per il pranzo, non trattandosi di esecuzione di attività inerente, o comunque ricollegata, all'attività oggetto dell'impresa o alle necessità produttive di essa.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)