Sez. L, Sentenza n. 13348 del 22/06/2005 (Rv. 582258 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Artigiano - Infortunio occorso nel tragitto verso casa per il pranzo - Infortunio indennizzabile - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" per l'artigiano che si rechi a casa per il pranzo, non trattandosi di esecuzione di attività inerente, o comunque ricollegata, all'attività oggetto dell'impresa o alle necessità produttive di essa.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)