Sez. L - , Ordinanza n. 12549 del 22/05/2018 (Rv. 648981 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Imprenditore artigiano - Tutela assicurativa in caso di infortunio "in itinere" - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in caso di imprenditore artigiano sono ricomprese nella "occasione di lavoro", di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1224 del 1965, non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa. (Nella specie, l'attività di sezionamento di un grosso tronco, per ricavarne travi utili per costruire il deposito dell'artigiano, non è stata ritenuta direttamente connessa a quella propria dell'artigiano costruttore edile per i molteplici passaggi tecnici e manuali tra il taglio dell'albero - richiedente specifica professionalità - ed il concreto uso del materiale).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)