Sez. 2 - , Sentenza n. 8462 del 29/01/2019 Ud. (dep. 26/02/2019) Rv. 276321 - 01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Annullamento con rinvio disposto per l'esatta qualificazione giuridica del fatto - Giudicato parziale sulla responsabilità - Esclusione - Ragioni – Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione annulli un capo della sentenza di condanna per l'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non si forma in relazione a quest'ultimo il "giudicato parziale", poiché questo presuppone la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione, fra i quali è ricompreso anche il profilo della sua configurazione giuridica; ne consegue che il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione la decisione del giudice d'appello che, riqualificato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. il fatto originariamente rubricato ai sensi dell'art. 317 cod. pen., aveva invocato il "giudicato progressivo" per escludere l'operatività della causa estintiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)