Sez. 1, Sentenza n. 5950 del 15/04/2003 (Rv. 562147 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE | Raggruppamento temporaneo di imprese - Impresa capogruppo mandataria - Fallimento della stessa - Estinzione del mandato - Sussistenza - Conseguenze - Procedimento di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti agli arbitri - Svolgimento nel contraddittorio delle imprese mandanti - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE
In tema di raggruppamento temporaneo d'imprese, il mandato collettivo dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo conferito, anche nell'interesse della mandataria, alla impresa capogruppo, si estingue per effetto della dichiarazione di fallimento di quest'ultima. Ne consegue che, venendo meno i poteri rappresentativi che all'impresa mandataria competevano nei confronti delle imprese facenti parte del raggruppamento, tutte le imprese, e non solo la capogruppo, devono prendere parte al procedimento, avente carattere contenzioso (ancorché svolgentesi con rito camerale), di liquidazione delle spese e degli onorari spettanti agli arbitri "ex" art. 814, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)