diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 13/09/2007 (Rv. 599048 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE | Associazione temporanea di imprese - Appalto di opera pubblica - Impresa capogruppo costituita mandataria - Fallimento della stessa - Scioglimento del contratto rispetto alla mandataria - Sussistenza - Conseguenze - Riscossione dei corrispettivi per lavori successivi - Legittimazione della curatela - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599048-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, qualora intervenga il fallimento della società costituita capogruppo come mandataria dell'altra, ai sensi del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 (fatto salvo dall'art.81 legge fall.), il contratto si intende risolto, senza che rilevi una diversa volontà della stazione appaltante, che potrebbe solo proseguire il rapporto con altra impresa di gradimento ed in alternativa al recesso; l'irrevocabilità del mandato, prevista all'art.23 del predetto d.lgs.406 del 1991, è inoltre stabilita non nell'interesse del mandatario bensì della stazione appaltante pubblica ed è regola che, ex art.1723, secondo comma, cod. civ., si applica al mandato "in rem propriam" ma solo al caso del fallimento del mandante. (Nella fattispecie la S.C., confermando la decisione della corte d'appello, ha negato, in forza del predetto principio e scioltosi comunque anche il rapporto di mandato ex art.78 legge fall., la legittimazione della curatela della società mandataria ad esigere alcun credito per i lavori eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Legge Falliment. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 22, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)