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Sez. 3, Sentenza n. 47033 del 18/09/2015 Ud. (dep. 27/11/2015) Rv. 265528 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE | Valutazione di attendibilità - Compito esclusivo del giudice - Affermazione - Ricorso ad accertamento tecnico - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265528-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE

In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)