Sez. U, Sentenza n. 26961 del 22/12/2009 (Rv. 611016 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PARZIALE | Obbligazione pecuniaria nascente da un rapporto di lavoro - Frazionabilità della prestazione - Esclusione - Indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. relativo ad accessori indebitamente erogati dell'indennità di buonuscita - Possibilità di rateizzazione - Applicabilità, in via analogica od estensiva, dell'art. 26 del d.P.R. n. 1032 del 1973 - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PARZIALE
In materia di obbligazioni pecuniarie nascenti da un unico rapporto di lavoro, costituisce principio generale la regola secondo la quale la singola obbligazione va adempiuta nella sua interezza e in un'unica soluzione, dovendosi escludere che la stessa possa, anche nell'eventuale fase giudiziaria, essere frazionata dal debitore o dal creditore. Ne consegue che, ove la prestazione abbia ad oggetto la restituzione di somme indebitamente ricevute e relative all'erogazione degli accessori dell'indennità di buonuscita, sussiste l'obbligo di restituire l'indebito attraverso il pagamento in un'unica soluzione, dovendosi escludere l'applicabilità, in via estensiva od analogica, della norma di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 1032 del 1973, secondo la quale il recupero dell'indennità di buonuscita indebitamente corrisposta avviene mediante una pluralità di trattenute sul trattamento di quiescenza, attesa la natura speciale ed eccezionale di tale disposizione.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)