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Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 09/04/2015 (Rv. 635106 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva del credito - Avvio di una nuova procedura esecutiva - Abuso dei mezzi processuali - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635106-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali - ricavabile dalla previsione dell'art. 111, primo comma, Cost., nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale - comporta che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)