Sez. L, Sentenza n. 831 del 03/02/1984 (Rv. 433047 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo post corporativo e non efficace erga omnes - anche ove si tratti di contratto aziendale -, traducendosi in un accertamento dell'effettiva volontà delle parti stipulanti, non è censurabile in Sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sorretta da esauriente e corretta motivazione. (Conf 4266/81, mass n 414937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)