Sez. L, Sentenza n. 3153 del 12/05/1986 (Rv. 446153 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA - LIMITI.*
In tema di interpretazione di accordo aziendale stipulato dallo imprenditore con organismi rappresentativi dei lavoratori, può rilevare - al fine di determinare la comune intenzione delle parti stipulanti - non già il comportamento dei lavoratori, estranei alla formazione dell'accordo aziendale, ma quello del datore di lavoro, esclusivamente per il riconoscimento del diritto direttamente presupposto da tale atteggiamento e non per ricavarne l'accettazione di un principio generale, da cui dovrebbe derivare l'attribuzione alla controparte di ulteriori e diversi diritti. (V 831/84, mass n 433047; (V 538/84, mass n 432763).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)