Sez. 1, Sentenza n. 30327 del 09/05/2025 Cc. (dep. 05/09/2025) Rv. 288341-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza - Rinvio “per relationem" o per incorporazione alla ricostruzione dei fatti operata dal pubblico ministero - Ammissibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia, "per relationem" o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei a giustificare l'applicazione della misura.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)