Sez. 3, Sentenza n. 34481 del 16/09/2025 Cc. (dep. 22/10/2025) Rv. 288779-01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Motivazione del provvedimento - Tecnica della motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Deduzione di mancanza di autonoma valutazione - Oneri difensivi - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di impugnazioni cautelari reali, è consentito il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione "per relationem" nel caso in cui il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto, sicché, in tal caso, è possibile dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., a condizione che la parte impugnante indichi o alleghi criticità specifiche, emergenti da quegli stessi atti di indagine, in tesi totalmente neglette.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)