Sez. U, Sentenza n. 6436 del 13/12/1980 (Rv. 410201 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DELL'INPS - INDENNITA DI FUORIUSCITA - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA CORRISPOSTA DALL'ENTE- GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DELL'INPS - INDENNITA DI FUORIUSCITA - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA CORRISPOSTA DALL'ENTE- GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
L'indennita di buonuscita, che l'INPS corrisponde ai propri dipendenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ed in base a proprie Disposizioni regolamentari, nella veste di datore di lavoro e non di gestore di forme obbligatorie di previdenza, trae fondamento dal medesimo rapporto di lavoro e dagli obblighi ad esso inerenti. Pertanto, in considerazione della natura pubblicistica di questo ultimo, deve affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda proposta dal dipendente dell'INPS, collocato a riposo, per conseguire una liquidazione in misura maggiore della predetta indennita. (V 6013/79, mass n 402716).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)