Sez. U, Sentenza n. 6013 del 19/11/1979 (Rv. 402716 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DOMANDA DI UN DIPENDENTE DELL'INPS COLLOCATO A RIPOSO PER L'OTTENIMENTO DELLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DOMANDA DI UN DIPENDENTE DELL'INPS COLLOCATO A RIPOSO PER L'OTTENIMENTO DELLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda proposta nei confronti dell'INPS da un suo dipendente, collocato a riposo, per conseguire la riliquidazione della pensione integrativa, che l'istituto medesimo corrisponde al proprio personale, a mezzo di apposito fondo di accantonamento - da esso istituto costituito e gestito - in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non investe un rapporto previdenziale, autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in quest'ultimo, e nei relativi obblighi del datore di lavoro. (V 4185/78, mass n 393807; (Conf 185/79, mass n 396252).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)