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Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 30/10/1996 Ud. (dep. 30/11/1996) Rv. 206119 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Guardie zoofile - Sono pubblici ufficiali - Ragioni - Fattispecie in tema di reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.
Stato
decisa il 1996-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206119-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE

Le guardie zoofile, anche se, a norma dell'art. 5 del D.M. 31 marzo 1979, non sono più identificabili come agenti di pubblica sicurezza, conservano tuttavia la qualifica di guardie giurate e, quindi, di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 57 cod. proc. pen., 133 e 134 R.D. 18 giugno 1931 n. 773. (Nella fattispecie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ad una guardia zoofila; la Suprema Corte - in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto l'imputato stesso dal reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, non riconoscendo la qualifica di pubblico ufficiale alla guardia zoofila - ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, enunciando il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 57, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 133, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST., DM 31/03/1979 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)