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Sez. 3, Sentenza n. 613 del 27/02/1995 Cc. (dep. 30/03/1995) Rv. 201998 - 01

Caccia - Agenti di vigilanza | Agenti dell'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) - Poteri loro conferiti dalla legge sulla caccia - Potere di procedere a sequestro penale - Attribuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201998-01

Caccia - Agenti di vigilanza

L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) a seguito del d.P.R. 31 marzo 1979, perduta la personalità giuridica di diritto pubblico, continua ad esistere come persona giuridica di diritto privato, sicché i suoi agenti si presentano come Guardie Giurate volontarie di un'Associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia - che ha carattere di specialità rispetto alle norme contenute nel vigente codice di rito penale - conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi primo e quinto dell'art. 28 legge n. 157 del 1992, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal comma secondo dello stesso articolo, riservato agli agenti ed ufficiali di P.G., qualifica che essi non hanno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 57, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)