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Sez. L, Sentenza n. 1932 del 17/02/1992 (Rv. 475768 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto dell'artista | Natura autonoma o subordinata - Accertamento - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al rapporto di un'attrice di fotoromanzi con garanzia di un minimo di giornate lavorative e con fissazione consensuale dei periodi di lavorazione.
Stato
decisa il 1992-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475768-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto dell'artista

L'accertamento del giudice del merito circa la riconducibilità di una determinata attività di lavoro artistico ad un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (l'uno e l'altro astrattamente configurabili anche con riguardo al contratto di scrittura artistica) è censurabile in sede di legittimità per violazione dei principi generali in tema di distinzione dei rapporti predetti e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva ritenuto di natura autonoma l'attività di attrice di fotoromanzi, e l'ha censurata, in particolare, per non avere adeguatamente motivato in ordine alle clausole concernenti la garanzia di un minimo di giornate lavorative e la fissazione di volta in volta, e di comune accordo, dei periodi di lavorazione, avendo, sottovalutato il rilievo della prima di tali clausole e sopravvalutato invece, il rilievo della seconda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)