Sez. L, Sentenza n. 20659 del 25/10/2005 (Rv. 585090 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DELL'ARTISTA | Carattere subordinato - Configurabilità - Elementi - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DELL'ARTISTA
La prestazione artistica dell'attore, quale che possa essere il suo intrinseco pregio, ben può essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato quando sussistano gli estremi della subordinazione e dell'inserimento dell'artista nella organizzazione dell'impresa di produzione dello spettacolo. L'accertamento della sussistenza o meno, in concreto, del vincolo di subordinazione e dei suoi elementi caratterizzanti, costituiti, anche in relazione a questa particolare prestazione lavorativa, dall0assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che la motivazione di questa di fosse limitata ad un giudizio di verosimiglianza sul contesto, fondato su circostanze irrilevanti, quali le modeste dimensioni della compagnia teatrale, o secondarie, quali l'impegno dell'artista limitato nel tempo e la non esclusività del rapporto, tralasciando di accertare in concreto la configurabilità o meno del vincolo di subordinazione, sulla base di elementi obiettivi pur risultanti dagli atti e richiamati dalla sentenza impugnata, quali l'esistenza di buste paga con le relative trattenute e l'accantonamento del tfr, il modello 101, la dichiarazione resa all'INPS ai fini della corresponsione dell'indennità di disoccupazione in cui la ricorrente veniva qualificata come impiegata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)