Sez. 3, Sentenza n. 1861 del 21/06/1974 (Rv. 370079 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - COABITAZIONE DEL TERZO OPPONENTE CON IL DEBITORE - PROVA DA PARTE DEL PRIMO DI ACQUISTO DEI BENI PRIMA DEL PIGNORAMENTO - SUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - COABITAZIONE DEL TERZO OPPONENTE CON IL DEBITORE - PROVA DA PARTE DEL PRIMO DI ACQUISTO DEI BENI PRIMA DEL PIGNORAMENTO - SUFFICIENZA.*
Nel caso di coabitazione del terzo opponente e del debitore nella cui casa siano stati rinvenuti i beni pignorati, la prova che il primo eventualmente fornisca nei modi di legge di averne acquistato la proprieta sin da epoca anteriore al pignoramento, e sufficiente a vincere la presunzione legale di appartenenza dei beni medesimi al debitore esecutato. (nella specie, il terzo aveva concesso in locazione una camera mobiliata della propria casa, con l'uso in comune di altre stanze, nelle quali erano stati rinvenuti e pignorati i mobili che le arredavano ad istanza dei creditori dell'affittuario della camera mobiliata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)