Sez. 3, Sentenza n. 2040 del 18/05/1977 (Rv. 385764 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - COABITAZIONE DEL TERZO OPPONENTE CON IL DEBITORE - PROVA DA PARTE DEL PRIMO DELLA PROPRIETA DEI BENI PIGNORATI - SUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - COABITAZIONE DEL TERZO OPPONENTE CON IL DEBITORE - PROVA DA PARTE DEL PRIMO DELLA PROPRIETA DEI BENI PIGNORATI - SUFFICIENZA.*
Il terzo opponente, il quale abbia dimostrato il suo diritto di proprieta sui beni pignorati, e esonerato dall'Onere di provare lo affidamento dei detti mobili al debitore, atto a giustificare che i mobili stessi erano detenuti e posseduti, al tempo del pignoramento, dal debitore a titolo diverso da quello di proprieta, soltanto nel caso in cui egli ed il debitore pignorato convivano e coabitino nella medesima casa, dato che in questo caso la detenzione e il possesso delle cose pignorate da parte del debitore esecutato trova titolo proprio nel predetto rapporto di convivenza e di coabitazione. (V 1843/76, mass n 380630; (V 1253/72, mass n 357752; (V 3781/69, mass n 344067; (Conf 1861/74, mass n 370079).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)