Sez. 2, Sentenza n. 112 del 13/01/1975 (Rv. 373283 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - FATTURA - INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - RAPPORTO DI TALE CLAUSOLA CON QUELLA DI PREVISIONE DI EVENTUALE PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - FATTURA - INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - RAPPORTO DI TALE CLAUSOLA CON QUELLA DI PREVISIONE DI EVENTUALE PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'inserimento nelle fatture commerciali della clausola contrattuale di pagamento al domicilio del venditore ha natura confermativa della Competenza del foro territoriale (forum destinatae solutionis) gia prevista dall'art 1498 cod civ e comporta che il previsto eventuale pagamento a mezzo tratta sia una semplice facolta del venditore; per l'efficacia della clausola confermativa del foro territoriale del venditore non e necessaria la specifica approvazione scritta ai sensi dell'art 1 341 cod civ. (V 1413/72, mass n 358009).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)