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Sez. 2, Sentenza n. 112 del 13/01/1975 (Rv. 373283 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - FATTURA - INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - RAPPORTO DI TALE CLAUSOLA CON QUELLA DI PREVISIONE DI EVENTUALE PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373283-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - FATTURA - INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - RAPPORTO DI TALE CLAUSOLA CON QUELLA DI PREVISIONE DI EVENTUALE PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'inserimento nelle fatture commerciali della clausola contrattuale di pagamento al domicilio del venditore ha natura confermativa della Competenza del foro territoriale (forum destinatae solutionis) gia prevista dall'art 1498 cod civ e comporta che il previsto eventuale pagamento a mezzo tratta sia una semplice facolta del venditore; per l'efficacia della clausola confermativa del foro territoriale del venditore non e necessaria la specifica approvazione scritta ai sensi dell'art 1 341 cod civ. (V 1413/72, mass n 358009).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)