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Sez. 3, Sentenza n. 1413 del 10/05/1972 (Rv. 358009 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - FACOLTA DEL VENDITORE - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO DEL VENDITORE - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358009-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - FACOLTA DEL VENDITORE - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO DEL VENDITORE - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - INSUSSISTENZA.*

La clausola del pagamento del prezzo a mezzo tratta rappresenta una mera facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi e, quindi, non determina alcun spostamento dell'ordinario forum destinatae solutionis ove non si provi che tale modalita di pagamento sia stata pattuita con carattere esclusivo. L'inserimento nelle fatture della clausola, confermativa della Competenza del foro del venditore, e inequivoco indice che il previsto pagamento a mezzo tratta e una semplice facolta del venditore, e, peraltro, alla efficacia di tale clausola, non derogativa dell'ordinaria Competenza per territorio, non e necessaria la specifica sua approvazione scritta a termini dell'art 1341 cod civ. (V 476'71, mass n 350100; 528'70, mass n 345579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)