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Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006 (Rv. 592249 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Decreto dichiarativo dello stato di abbandono del minore - Soggetto legittimato all'opposizione - Mancata proposizione dell'opposizione da parte dello stesso - Legittimazione alle successive impugnazioni e assunzione del ruolo di litisconsorte necessario - Esclusione - Nella disciplina della legge n. 184 del 1983 (anteriore alle modifiche di cui alla novella n. 149 del 2001), tuttora applicabile.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592249-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In base alla disciplina processuale dell'adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (essendo l'operatività di tali modifiche rimasta sospesa, limitatamente alle disposizioni di carattere processuale, fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e comunque non oltre il 30 giugno 2007 per effetto, da ultimo, dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173), nei giudizi di impugnazione (ricorso in appello e per cassazione) susseguenti alla pronuncia da parte del tribunale per i minorenni della sentenza sull'opposizione avverso il decreto di adottabilità, fra i soggetti che erano legittimati all'opposizione, in quanto destinatari della notificazione del decreto di adottabilità ai sensi dell'art. 15 della legge n. 184 del 1983 (P.M., genitori, parenti entro il quarto grado, tutore), assumono la qualità di litisconsorti necessari soltanto quelli che abbiano effettivamente proposto l'opposizione, poiché gli altri non hanno la legittimazione ad impugnare la sentenza del tribunale, che spetta, ai sensi dell'art. 17 della citata legge, ai soggetti destinatari della notifica di quest'ultima, cioè al P.M., all'opponente e al curatore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST., Legge 12/07/2006 num. 228 art. 1 bis, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legge 12/05/2006 num. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)