Sez. 1, Sentenza n. 4625 del 23/05/1997 (Rv. 504659 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Decreto dichiarativo dello stato di abbandono del minore - Soggetto legittimato all'opposizione - Mancata proposizione dell'opposizione da parte dello stesso - Legittimazione alle successive impugnazioni e assunzione del ruolo di litisconsorte necessario - Esclusione - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Nei giudizi d'impugnazione (ricorso in appello e per cassazione) susseguenti alla pronuncia da parte del tribunale per i minorenni della sentenza sull'opposizione avverso il decreto di adottabilità, dei soggetti che erano legittimati all'opposizione, in quanto destinatari della notificazione del decreto di adottabilità ai sensi dell'art. 15 della legge n. 184 del 1983 (pubblico ministero, genitori, parenti entro il quarto grado, tutore), assumono la qualità di litisconsorti necessari soltanto quelli che abbiano effettivamente proposto l'opposizione, poiché gli altri non hanno la legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale, che spetta, ai sensi dell'art. 17, ai soggetti destinatari della notifica di quest'ultima, cioè al pubblico ministero, all'opponente e al curatore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rituale la mancata partecipazione al giudizio di cassazione del tutore, che non aveva proposto l'opposizione e aveva partecipato al relativo giudizio chiedendone il suo rigetto).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)