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Sez. 2, Sentenza n. 2773 del 20/09/1972 (Rv. 360461 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - MIGLIORAMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360461-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - MIGLIORAMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine di stabilire se si sia verificata o non la condizione del miglioramento delle condizioni fisio-psichiche del lavoratore pensionato - condizione che legittima l'Esercizio del potere di revoca della pensione - nello eseguire il rapporto tra situazione all'epoca del pensionamento e situazione attuale, nel quadro patologico, riferentesi a quest'ultimo momento, devono essere ricomprese non solo le infermita valutate al momento del pensionamento, ma anche tutte le altre da cui al momento attuale il pensionato si riveli affetto, siano esse preesistenti oppure siano sopravvenute le quali, nel loro complesso e globalmente, incidano sulla capacita di guadagno del pensionato stesso.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)