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Sez. L, Sentenza n. 4211 del 13/11/1976 (Rv. 382884 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382884-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*

Per accertare la legittimita o meno del provvedimento di revoca della pensione di invalidita, bisogna tener conto non solo delle infermita valutate al momento della concessione della pensione, ma anche di tutte le altre, preesistenti o sopravvenute, di cui il pensionato risulti attualmente affetto, e che, considerate nel loro complesso, incidano sulla sua capacita di guadagno. Ne consegue che il miglioramento delle infermita poste a base del riconoscimento della pensione, fino al raggiungimento di un grado non invalidante, non legittima la revoca della pensione medesima, qualora lo aggravamento e la sopravvenienza di altre affezioni impediscano al pensionato di disporre di una capacita di lavoro e di guadagno superiore al limite legale dell'invalidita. (Conf 3851/74, mass n 372388; (Conf 2773/72, mass n 360461).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)