Sez. L, Sentenza n. 4211 del 13/11/1976 (Rv. 382884 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Per accertare la legittimita o meno del provvedimento di revoca della pensione di invalidita, bisogna tener conto non solo delle infermita valutate al momento della concessione della pensione, ma anche di tutte le altre, preesistenti o sopravvenute, di cui il pensionato risulti attualmente affetto, e che, considerate nel loro complesso, incidano sulla sua capacita di guadagno. Ne consegue che il miglioramento delle infermita poste a base del riconoscimento della pensione, fino al raggiungimento di un grado non invalidante, non legittima la revoca della pensione medesima, qualora lo aggravamento e la sopravvenienza di altre affezioni impediscano al pensionato di disporre di una capacita di lavoro e di guadagno superiore al limite legale dell'invalidita. (Conf 3851/74, mass n 372388; (Conf 2773/72, mass n 360461).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)