Sez. L, Sentenza n. 697 del 24/01/1987 (Rv. 450403 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REDDITO DELL'ASSICURATO SUPERIORE AD UN DETERMINATO IMPORTO - CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO DELL'INPS AL PAGAMENTO DELLA PENSIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 26 NOVEMBRE 1983 - POTERE DELL'ISTITUTO DI SOSPENDERE L'EROGAZIONE PER IL PERIODO COMPRESO TRA TALE DATA E LA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REDDITO DELL'ASSICURATO SUPERIORE AD UN DETERMINATO IMPORTO - CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO DELL'INPS AL PAGAMENTO DELLA PENSIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 26 NOVEMBRE 1983 - POTERE DELL'ISTITUTO DI SOSPENDERE L'EROGAZIONE PER IL PERIODO COMPRESO TRA TALE DATA E LA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, stabilisce, con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima avvenuta il 26 novembre 1983, che la pensione d'Invalidità non è attribuita e, se attribuita, ne resta sospesa la corresponsione, ove l'aspirante percepisca un reddito superiore ad un determinato importo. Pertanto, la condanna dello i.N.P.S. a corrispondere la pensione per il periodo successivo alla data predetta non può dal giudice essere emessa senza l'accertamento dell'indicato requisito reddituale, comporta, in Mancanza di tale accertamento, il giudicato di condanna la preclusione per l'i.N.P.S. del potere di sospendere l'erogazione della prestazione, pur in difetto del requisito reddituale, per il periodo compreso fra l'entrata in vigore di detta disposizione e la pronuncia stessa. (V 4241/85, mass n 441735; (V 1236/85, mass n 439347; (V 311/85, mass n 438536).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)