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Sez. 1, Sentenza n. 16976 del 29/03/2006 Cc. (dep. 17/05/2006) Rv. 234257 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Cittadini extracomunitari - Espulsione quale sanzione alternativa alla pena in espiazione - Competenza - Magistrato di sorveglianza - Sussistenza - Espulsione disposta quale sanzione sostitutiva - Competenza - Giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234257-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, l'espulsione quale sanzione alternativa, applicata in luogo della pena o della parte di pena già in espiazione, appartiene, ai sensi dell'art. 16, commi quinto e sesto, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modif. dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla competenza del magistrato di sorveglianza, mentre é riservata al giudice dell'esecuzione, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, l'espulsione applicata quale sanzione sostitutiva.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)