Sez. U, Sentenza n. 11680 del 05/12/1990 (Rv. 470048 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA - NUOVO CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA - NUOVO CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Il nuovo consorzio della bonifica renana - che, alla stregua della normativa emanata in materia di bonifica della regione Emilia - Romagna (leggi 2 agosto 1984 n. 42 e 23 aprile 1987 n. 16), persegue il fine istituzionale dell'attività di bonifica attenendosi a criteri di economicità ossia di tendenziale equilibrio di costi e ricavi - non si configura come mero ente strumentale della regione ma ha la natura di ente pubblico economico, non rilevando in contrario l'art. 5 della legge statale 28 febbraio 1983 n. 53 (che, per finalità di esclusivo carattere probatorio, dispone che i contributi imposti dai consorzi di bonifica non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivo per prestazioni di servizi svolti nell'Esercizio di attività commerciali di cui all'art. 2195 cod. civ.) né l'inclusione degli stessi consorzi nella tabella a annessa alla legge statale 29 ottobre 1984 n. 720, relativa all'istituzione del sistema della tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. Pertanto, la domanda del dipendente del detto consorzio, volta a contestare la legittimità del proprio trasferimento, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa, relativa ad un rapporto di lavoro privato, che investe non provvedimenti di autorganizzazione dell'ente pubblico economico datore di lavoro ma un atto relativo alla gestione del singolo rapporto ed è perciò diretta a tutelare una posizione non di interesse legittimo ma di diritto soggettivo. (V 2847/84, mass n 434893).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 63 art. 5, Legge 29/10/1984 num. 720 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 02/08/1984 num. 42, Legge Reg. Emilia-Romagna 23/04/1987 num. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)