Sez. L, Sentenza n. 1651 del 05/03/1983 (Rv. 426493 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 18 DEL 1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE AD ALTRI SETTORI NON CONTEMPLATI NELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 18 DEL 1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE AD ALTRI SETTORI NON CONTEMPLATI NELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre 1977 n. 876, convertito nella legge n. 18 del 3 febbraio 1978, che "consente" un'altra deroga al principio generale sancito dal primo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (secondo il quale il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni indicate alle lettere a, b, C, d ed e del primo capoverso dello stesso articolo), quando, nei settori del commercio e del turismo ed in determinati e limitati periodi dell'anno, si verifichi una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa (cosiddette punte stagionali), ha carattere eccezionale e non può estendersi ad altri settori non contemplati. (nella specie è stata esclusa l'applicabilità del contratto a termine per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno nel settore autostradale).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)