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Sez. U, Sentenza n. 3735 del 22/10/1976 (Rv. 382435 - 01)

ELEZIONI - VOTAZIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - ACCOMPAGNAMENTO IN CABINA DI ELETTORE NON IMPEDITO FISICAMENTE - DEDUZIONE DI TALE IRREGOLARITA E DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI - GIURISDIZIONE DEL TAR.*
Stato
decisa il 1976-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382435-01

ELEZIONI - VOTAZIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - ACCOMPAGNAMENTO IN CABINA DI ELETTORE NON IMPEDITO FISICAMENTE - DEDUZIONE DI TALE IRREGOLARITA E DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI - GIURISDIZIONE DEL TAR.*

In tema di elezioni amministrative comunali, la controversia con la quale si deduca l'irregolare ammissione a votare, con l'ausilio di accompagnatore, di un elettore non presentante impedimento fisico, e si chieda, per detta ragione, l'annullamento delle operazioni elettorali e dell'atto di proclamazione degli eletti, riguarda posizioni di interesse legittimo ed e devoluta, pertanto, alla Competenza giurisdizionale del tribunale amministrativo regionale. (Conf 178/76, mass n 378829).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 41, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)