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Sez. 1, Ordinanza n. 23929 del 23/07/2026 (Rv. 679024-01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Indicazione del contenuto delle fonti prescelte e del criterio che ha presieduto la scelta - Giudizio di adeguatezza - Contenuto.
Stato
decisa il 2026-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679024-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

In tema di separazione dei coniugi, la decisione del giudice circa il collocamento prevalente dei figli minori presso uno dei genitori deve fondarsi su una valutazione adeguata degli elementi finalizzati al maggiore benessere dei figli, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., attraverso una ponderazione delle emergenze istruttorie secondo criteri di proporzionalità atti ad orientare il giudizio di adeguatezza al caso concreto, dovendo il giudice indicare il contenuto delle fonti di conoscenza prescelte e il criterio che ha indirizzato la decisione, valorizzandosi a tal fine, oltre alle relazioni dei minori con i genitori, ulteriori elementi quali la distanza chilometrica tra le differenti sedi interessate, eventuali complessità e criticità derivanti dalla sovrapposizione di nuovi rapporti a quelli già esistenti, il consolidato e positivo legame dei minori con uno dei genitori, la continuità affettiva e amicale maturata fin dall'infanzia dai figli con l'ambiente familiare e sociale presso il quale risultano radicati e valutando eventuali difficoltà psicologiche legate alla disgregazione del nucleo familiare e alle caratteristiche dei nuovi contesti familiari emergenti a seguito della separazione dei coniugi.

Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)